Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
il 30 Aprile scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°101 – Supplemento Ordinario n°108, il Decreto Legislativo n°81 del 09 Aprile 2008:
“TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”
Il nuovo decreto ha modificato il vecchio D.lgs.n°626/94 e tutte le precedenti norme sulla Sicurezza creando un TESTO UNICO che dal 15.05.2008, in poi dovrà essere adottato in tutta Italia.
Tale nuovo ordinamento ha cambiato radicalmente i compiti del Datore di Lavoro nonché i criteri di valutazione dei rischi sul lavoro, aggiungendo una serie di nuovi adempimenti che l’azienda deve realizzare per mettersi in regola con la nuova normativa. Infatti, l’art. 306 del D.lgs. 81/08 dava al Datore di Lavoro 90 giorni di tempo dalla pubblicazione per adeguarsi (fino al 29.07.2008) e le sanzioni per gli adempimenti che si riportano sotto sono estremamente severe.
PRINCIPALI SANZIONI per DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 55 D.lgs. 81/2008):
· Mancata nomina del RSPP (art. 17) arresto 4-8 mesi /sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00;
· Mancato corso di formazione del Datore di lavoro RSPP (art. 34) arresto 4-8 mesi / sanzione da 1.500,00 € a 6.000,00 €;
· Mancata nomina dell’addetto primo soccorso (art. 18) arresto 2-4 mesi /sanzione da € 800,00 a € 3.000,00;·
· Mancato Documento di Valutazione dei rischi (art. 17) arresto 4-8 mesi /sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00;
· Errato Documento di Valutazione dei rischi (art. 29) sanzione da € 3.000,00 a € 9.000,00;
· Mancata elezione RLS (art. 47) (corso di 32 ore) arresto 2-4 mesi /sanzione da € 800,00 a € 3.000,00;
· Formazione ed informazione dei lavoratori documentata (art. 18)arresto 4-8 mesi sanzione da € 2.000,00 ad € 4.000,00;
· Mancata consegna dei DPI documentato (art. 18) arresto da 3 a 6 mesi sanzione da 2.000,00 € a 5.000,00 €;
· Mancata nomina del Medico Competente (art. 18) arresto da 3 a 6 mesi /sanzione da 3.000,00 € a 10.000,00 €;
· Mancata convocazione riunione periodica (azienda con oltre 15 dipendenti) (art. 18) arresto da 3 a 6 mesi / sanzione da 2.000,00 € a 5.000,00 €;
· Mancata fornitura della tessera di riconoscimento al lavoratore in caso di appalto o di subappalto (art. 18 e 26) sanzione da 2.500,00 € a 10.000,00 €;
· Mancata comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori (RLS) sanzione 500,00 €.
GRAVI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ (all.1)
· Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
· Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
· Mancata formazione ed addestramento.
Ing. Salvatore Rubino
lunedì 18 maggio 2009, h.17:41